AEPL

Carta dell'AEPL

Carta dell'AEPL

TITOLO I: Nome, sede legale, durata, scopi dell'associazione

Articolo 1 Nome

L'associazione senza scopo di lucro si chiama :

ASSOCIAZIONE EUROPEA DEL PENSIERO LIBERO ASBL

(In tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea)

In breve: AEPL.EU ASBL

Conto corrente bancario: BE91 7512 0489 6776 (AXABBE22)

Sito web : https://aepl.eu

Indirizzo e-mail : info@aepl.eu

Articolo 2 Sede legale

La sede legale dell'associazione si trova nel distretto giudiziario del Brabante Vallone (Nivelles). Attualmente si trova al 44 rue du rouge cloître, B-1310 La Hulpe. Può essere trasferita in qualsiasi altro luogo del Belgio su decisione dell'Assemblea generale.

Articolo 3 Durata

L'Associazione è costituita per un periodo illimitato. Può essere sciolta in qualsiasi momento.

Articolo 4 Scopo

Senza che ciò comporti alcun beneficio materiale per nessuno dei suoi membri, gli obiettivi dell'associazione sono :

- riunire in un'unica rete europea i Liberi Pensatori che condividono i valori umanistici e i principi di progresso ispirati dall'Illuminismo, e promuoverli e rafforzarli nell'arena pubblica europea

- promuovere il progetto europeo.

- promuovere i diritti dei cittadini europei, come stabilito nella Carta dei diritti fondamentali sancita dal Trattato di Lisbona

- promuovere la separazione tra Stato e religione,

in uno spirito di libertà di coscienza, e collaborando con qualsiasi altra associazione che persegua gli stessi obiettivi, con la stessa assenza di scopo di lucro.

Articolo 5 Oggetto sociale e risorse

L'associazione realizza questo scopo in tutti i modi, in stretta collaborazione con i suoi membri. Può compiere qualsiasi atto direttamente o indirettamente legato, in tutto o in parte, al suo scopo o che possa portare al suo sviluppo o facilitarne il raggiungimento.

Pertanto, nel perseguire il suo scopo disinteressato, l'associazione può svolgere attività commerciali di natura accessoria, i cui proventi saranno utilizzati interamente per raggiungere il suddetto scopo disinteressato.

Può possedere o utilizzare qualsiasi proprietà necessaria per raggiungere il suo scopo.

TITOLO II: Membri

Articolo 6 Composizione

L'associazione è composta da :

  • di membri forza lavoro di seguito denominato "membri che godono di tutti i diritti riconosciuti agli azionisti dalla legge e dal presente Statuto, in particolare il diritto di deliberare e votare nelle Assemblee generali;
  • di membri membri i cui diritti e obblighi sono indicati nella Sezione VI del presente Statuto.

Articolo 7 Composizione

Il numero dei membri è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

L'ammissione di nuovi soci è decisa dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 8. Dimissioni di un membro

Ogni membro è libero di ritirarsi dall'associazione inviando le proprie dimissioni per iscritto all'organo amministrativo.

L'adesione si estingue automaticamente per decesso o, nel caso di una persona giuridica, per scioglimento, fusione, scissione, nullità o fallimento.

Articolo 9. Sospensione dei membri

L'Organo amministrativo può sospendere, fino alla decisione dell'Assemblea generale, i soci che abbiano commesso una grave violazione dello Statuto o della legge, o che abbiano arrecato un danno morale o materiale significativo all'associazione.

Articolo 10: Esclusione dei membri

L'esclusione di un socio può essere decisa solo dall'Assemblea generale alle stesse condizioni di quorum e maggioranza richieste per la modifica dello Statuto (cfr. art. 18).

Se lo desidera, il socio di cui si chiede l'esclusione può chiedere di essere ascoltato dall'Assemblea generale.

Per ogni richiesta di esclusione che sia stata oggetto di votazione in Assemblea, il risultato della votazione in questione, qualunque esso sia, sarà comunicato al socio con lettera raccomandata.

Articolo 11. Diritti dei Soci e dei loro eredi e aventi diritto

I soci dimissionari, sospesi o esclusi, così come gli eredi o i successori di un socio deceduto, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Non possono reclamare o richiedere rendiconti, rendicontazioni, apposizione di sigilli, inventari o rimborsi dei contributi versati.

Articolo 12. Registro dei soci

L'associazione tiene un registro dei soci, sotto la responsabilità dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo può decidere che tale registro sia tenuto in forma computerizzata.

Il registro comprende il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza di ogni membro.

Tutte le decisioni di ammissione, dimissioni o esclusione dei soci vengono iscritte nel registro dal Consiglio di amministrazione entro otto giorni da quando il Consiglio di amministrazione è venuto a conoscenza della/e modifica/e.

Ogni socio può consultare, presso la sede dell'associazione, il registro dei soci, nonché tutti i verbali e le decisioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, e tutti i documenti contabili dell'associazione, dietro semplice richiesta scritta e motivata al Consiglio di amministrazione. I soci devono specificare i documenti ai quali desiderano accedere. L'Organo amministrativo concorda con il socio una data per la consultazione dei documenti. Tale data sarà fissata entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13. Quote associative

I soci pagano una quota annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea generale e che non può superare i 1000 euro. I soci non sono tenuti a pagare alcuna tassa d'ingresso.

In caso di mancato pagamento della quota associativa, l'Organo amministrativo invierà un sollecito con qualsiasi mezzo scritto: lettera ordinaria inviata per posta o consegnata a mano, e-mail se il socio è in grado di riceverla.

Se il socio non ha pagato la quota associativa entro due mesi dall'invio del sollecito, l'organo amministrativo invierà una lettera raccomandata al socio fissando una nuova scadenza. Se il socio non adempie ai suoi obblighi di pagamento dopo i due solleciti previsti dalla legge, l'organo amministrativo dichiarerà che il socio si è dimesso (cfr. articolo 9:23 del Codice delle società e delle associazioni) e comunicherà tale decisione al socio con lettera raccomandata.

TITOLO III : L'Assemblea generale

Articolo 14. Composizione

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. del Consiglio di amministrazione.

Articolo 15. Poteri

L'Assemblea generale è il potere sovrano dell'associazione. In particolare, è responsabile di :

- modifiche allo Statuto (si veda l'articolo 18 del presente Statuto);

- l'ammissione di membri effettivi (cfr. articolo 7 del presente Statuto) e di membri associati (cfr. articolo 31 del presente Statuto);

- l'esclusione dei soci effettivi (cfr. articolo 10 del presente Statuto) o dei soci associati (cfr. articolo 35 del presente Statuto);

- la nomina e la revoca di amministratori, revisori e liquidatore/i;

- la designazione delle persone delegate alla gestione corrente (funzionari), l'ambito dei loro poteri e le modalità di esercizio (individualmente, congiuntamente o in gruppo);

- la nomina (art. 39) e la remunerazione dei revisori, quando viene corrisposto un compenso ;

- approvazione dei conti e dei bilanci;

- il discarico annuale da concedere agli amministratori, ai revisori e, in caso di scioglimento volontario, ai liquidatori;

- scioglimento volontario dell'associazione;

- la possibile trasformazione in un'azienda con finalità sociali;

- decidere cosa accadrà al patrimonio netto dell'Associazione in caso di scioglimento;

- tutti i casi previsti dallo Statuto;

- stabilire l'importo della quota annuale dovuta dai soci (cfr. articolo 13 del presente Statuto);

- l'approvazione di qualsiasi regolamento interno e delle sue modifiche (si veda l'articolo 36 del presente Statuto);

- la decisione di avviare un'azione di responsabilità nei confronti di qualsiasi membro dell'associazione, di qualsiasi direttore, di qualsiasi revisore, di qualsiasi persona autorizzata a rappresentare l'associazione o di qualsiasi agente nominato dall'Assemblea generale

Articolo 16. Assemblea generale ordinaria - Convocazione

I soci sono convocati all'Assemblea generale ordinaria almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente. L'Assemblea generale è convocata dall'Organo amministrativo con qualsiasi mezzo di trasmissione scritta: lettera ordinaria inviata per posta o consegnata a mano, e-mail ai soci in grado di riceverla, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso deve specificare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. I membri associati sono convocati secondo la stessa procedura.

Articolo 17. Rappresentanza

Tutti i membri (persone fisiche o giuridiche) hanno lo stesso diritto di voto all'Assemblea generale. I membri associati che partecipano all'Assemblea generale non votano.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio al quale conferisce delega scritta.

Ogni socio non può detenere più di una delega.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

Le votazioni avvengono per ogni punto all'ordine del giorno.

I voti non validi e le astensioni vengono ignorati nel conteggio dei voti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 18. Deliberazione

L'Assemblea generale è validamente costituita indipendentemente dal numero di membri presenti, tranne nei casi in cui la legge richiede un quorum di presenza e un quorum di voto (modifica dello statuto : quorum di presenza di 2/3 dei membri presenti o rappresentati; quorum di voto di 2/3 dei membri presenti o rappresentati; esclusione di un membro Come per le modifiche allo Statuto; lo scioglimento dell'ASBL o la modifica dell'oggetto sociale o la trasformazione in società con finalità sociale (quorum di presenza: 2/3 dei membri presenti o rappresentati; quorum di voto: 4/5 dei membri presenti o rappresentati).

Le astensioni vengono ignorate nel conteggio dei voti.

Se la legge o lo Statuto prevedono la presenza di un quorum e questo non viene raggiunto, può essere convocata una seconda Assemblea generale, che può deliberare validamente indipendentemente dal numero di soci presenti o rappresentati. Tra le due Assemblee generali devono trascorrere almeno 15 giorni.

L'Assemblea generale può deliberare validamente solo sui punti all'ordine del giorno.

In via eccezionale, un punto non incluso nell'ordine del giorno può essere discusso a condizione che la metà dei soci sia presente o rappresentata all'Assemblea generale e che i due terzi di essi siano d'accordo sull'inserimento del punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione se un quinto dei soci lo richiede per iscritto entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 9:13 della legge). Allo stesso modo, qualsiasi proposta firmata da un ventesimo dei soci deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale successiva.

Quando una decisione riguarda un individuo, deve essere presa a scrutinio segreto.

Articolo 19. Pubblicazione delle modifiche allo Statuto

Qualsiasi modifica dello Statuto o decisione di scioglimento deve essere depositata, entro un mese dalla data, presso la cancelleria del tribunale della società per la pubblicazione negli "Annexes du Moniteur belge". Lo stesso vale per la nomina o la cessazione del mandato di un Amministratore, di una persona autorizzata a rappresentare l'Associazione, di una persona delegata alla gestione corrente o di un revisore dei conti.

Articolo 20. Pubblicità delle decisioni prese dall'Assemblea generale

Gli avvisi di convocazione e i verbali, in cui sono riportate le decisioni dell'Assemblea generale, nonché tutti i documenti contabili, sono firmati da un Direttore. Sono conservati in un registro presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati da tutti i soci che ne facciano richiesta motivata e accettata dall'organo amministrativo.

TITOLO IV : Organo di gestione, Comitato esecutivo

Articolo 21: Il Consiglio di amministrazione, la nomina, la cessazione e la revoca degli amministratori

L'associazione è amministrata da un Organo Amministrativo composto da almeno 3 Consiglieri, nominati e revocabili dall'Assemblea Generale e scelti tra i membri dell'associazione.

I membri dell'Organo amministrativo sono scelti tra i membri dell'associazione e sono nominati, previa convocazione dei candidati, dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti e rappresentati.

Il mandato dei Consiglieri è di 3 anni. Il mandato scade solo in caso di morte, dimissioni o rimozione del Consigliere.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili. Il loro incarico è gratuito.

I Consiglieri non assumono obblighi personali rispetto agli impegni dell'Associazione e sono responsabili solo dell'esecuzione del loro mandato.

I Consiglieri sono tenuti a un rigoroso dovere di discrezione per quanto riguarda le informazioni che possono avere sull'Associazione.

I Consiglieri sono tenuti a rispondere alle domande scritte o orali poste loro dai Soci, prima o durante l'Assemblea generale, purché tali domande riguardino l'ordine del giorno dell'Assemblea generale. Tuttavia, quando sono in gioco gli interessi dell'associazione, possono astenersi dal rispondere alle domande quando la comunicazione di una risposta potrebbe essere pregiudizievole per l'associazione.

Il Consigliere che intenda dimettersi deve comunicare per iscritto la propria decisione al Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea generale ha il potere, a maggioranza assoluta, di revocare un Amministratore senza doverne motivare la decisione, a condizione che l'Amministratore sia stato convocato in Assemblea generale per essere ascoltato prima che l'Assemblea generale prenda la sua decisione.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Insieme, questi quattro direttori formano il Consiglio esecutivo.

Articolo 22. Frequenza delle riunioni

Il Consiglio di amministrazione stabilisce il calendario delle proprie riunioni. L'Organo amministrativo può riunirsi su richiesta di almeno due Consiglieri o non appena se ne presenti la necessità. È presieduto dal Consigliere eletto come Presidente.

Articolo 23. Deliberazione

Il Consiglio di amministrazione può deliberare validamente se è presente o rappresentata la metà dei suoi membri. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, senza che un amministratore possa avere più di una delega.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 24. Poteri

Il Consiglio ha i più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione dell'associazione. L'Organo amministrativo opera secondo il principio del collegio. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea generale sono esercitati dall'Organo amministrativo.

Articolo 25. Delega della gestione corrente

Il Consiglio di amministrazione può delegare alcuni poteri a più amministratori, che agiscono singolarmente.

I poteri dell'organo di gestione ordinaria sono limitati alla gestione quotidiana dell'associazione, che gli consente di compiere atti di amministrazione:

- che non superino le esigenze quotidiane dell'ASBL,

- che, per la loro irrilevanza e la necessità di una pronta soluzione, non giustificano l'intervento del Consiglio di amministrazione.

Il mandato dei delegati alla gestione corrente, che può essere rinnovato, è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

La fine del mandato di un amministratore comporta automaticamente la fine del mandato del delegato responsabile della gestione quotidiana.

Il Consiglio di amministrazione può, in qualsiasi momento e senza dover motivare la propria decisione, revocare l'incarico a qualsiasi persona responsabile della gestione quotidiana della Società.

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, ha la responsabilità di presiedere e guidare il Consiglio.

Il Segretario è responsabile della gestione della posta dell'Associazione, della redazione dei verbali, della tenuta del registro dei soci e della conservazione di qualsiasi altro documento utile all'Associazione. È inoltre responsabile del deposito dei documenti da pubblicare presso le autorità competenti.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, delle dichiarazioni fiscali e del deposito dei conti presso le autorità competenti, nonché dei rapporti con le banche.

Articolo 26. Rappresentanza

L'associazione può essere validamente rappresentata in tutti gli atti o in giudizio da almeno due Consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione che agiscono congiuntamente, i quali, in quanto organo, non sono tenuti a giustificare a terzi una preventiva decisione e procura del Consiglio di amministrazione.

L'Organo amministrativo può, in qualsiasi momento e senza doversi giustificare, porre fine al mandato conferito alla/e persona/e responsabile/i della rappresentanza generale dell'associazione.

Articolo 27. Mandato e responsabilità

Gli amministratori e le persone delegate alla gestione corrente o alla rappresentanza non assumono, in virtù della loro carica, alcun obbligo personale e sono responsabili solo dell'esecuzione del loro mandato, che esercitano a titolo gratuito.

Articolo 28. Pubblicazioni

Gli atti relativi alla nomina o alla cessazione delle funzioni degli Amministratori, delle persone delegate alla gestione corrente e delle persone autorizzate a rappresentare l'associazione sono depositati presso la cancelleria del Tribunale di commercio, entro un mese dalla loro data, ai fini della pubblicazione negli "Annexes du Moniteur belge".

TITOLO V: Scioglimento

Articolo 29: Scioglimento

Ad eccezione dello scioglimento legale, solo l'Assemblea generale può sciogliere l'associazione ai sensi del Libro 2, Titolo 8, Capitolo 2 del Codice delle società e delle associazioni.

In caso di scioglimento volontario dell'Associazione, l'Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori, determinerà i loro poteri e indicherà la destinazione del patrimonio netto dell'Associazione.

Questo stanziamento deve essere effettuato a favore di un'ASBL, di una fondazione privata o pubblica, di un'associazione internazionale senza scopo di lucro o di un'associazione straniera con personalità giuridica che abbia uno scopo simile a quello di questa associazione.

TITOLO VI: Membri associati

Articolo 30: Membri associati

I membri associati sono persone che desiderano aiutare l'Associazione o partecipare alle sue attività e che si impegnano a rispettare lo Statuto e le decisioni prese in base ad esso. I membri associati godono solo dei diritti e degli obblighi definiti in questa sezione. Possono tuttavia partecipare alle Assemblee generali, ma non hanno diritto di voto.

Ogni socio versante può chiedere di diventare socio effettivo inviando una lettera all'Organo amministrativo. In questo caso, l'Assemblea generale successiva deciderà, a maggioranza semplice, se accogliere o meno la richiesta.

Articolo 31: Ammissione di un nuovo membro

Chiunque desideri diventare un membro associato deve presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta in cui espone chiaramente le ragioni per cui desidera diventarlo. Le persone ammesse come membri associati sono iscritte nell'elenco dei membri associati e possono cancellarsi in qualsiasi momento. Questo elenco viene aggiornato in tempo reale.

Articolo 32: Quote associative

I membri associati pagano una quota annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea generale. La quota associativa non può superare i 1.000 euro all'anno.

In caso di mancato pagamento delle quote associative, il Consiglio direttivo invierà un sollecito via e-mail e cancellerà il socio dall'elenco dei soci.

Articolo 33: Dimissioni di un membro

Ogni membro è libero di ritirarsi dall'associazione inviando le proprie dimissioni per iscritto all'organo amministrativo.

L'iscrizione si perde automaticamente con il decesso.

Articolo 34. Sospensione di un membro

L'Organo amministrativo può sospendere, in attesa di una decisione dell'Assemblea generale, qualsiasi socio che abbia commesso una grave violazione dello Statuto, della legge o del Regolamento interno, o che abbia causato un significativo danno morale o materiale all'associazione.

Articolo 35: Esclusione di un membro

Un socio può essere espulso dal Consiglio di amministrazione solo a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Se lo desiderano, i membri di cui si chiede l'esclusione possono chiedere di essere ascoltati dall'organo amministrativo.

Per qualsiasi richiesta di esclusione che sia stata oggetto di votazione da parte dell'Organo amministrativo, il risultato della votazione in questione, qualunque esso sia, sarà comunicato al socio per e-mail.

TITOLO VII: Disposizioni varie

Articolo 36. Regolamenti interni

Il Consiglio di amministrazione può presentare all'Assemblea generale un regolamento interno. Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate a maggioranza assoluta dall'Assemblea generale.

Articolo 37. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 38. Conti e bilanci

I conti dell'esercizio precedente e il bilancio dell'esercizio successivo saranno presentati ogni anno all'Assemblea generale ordinaria per l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 39. Revisori dei conti

L'Assemblea generale può nominare uno o più revisori dei conti, nominati per un anno e rieleggibili, per verificare i conti dell'associazione e presentare la loro relazione annuale all'Assemblea generale.

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