{"id":910,"date":"2024-05-23T11:06:41","date_gmt":"2024-05-23T09:06:41","guid":{"rendered":"https:\/\/aepl.eu\/?p=910"},"modified":"2024-10-25T11:11:31","modified_gmt":"2024-10-25T09:11:31","slug":"voile-a-lecole-il-nest-pterdit-dinterdire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aepl.eu\/it\/voile-a-lecole-il-nest-pterdit-dinterdire\/","title":{"rendered":"Veli nelle scuole: vietarli non \u00e8 contro la legge"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha confermato ancora una volta che non \u00e8 vietato vietare di indossare simboli religiosi vistosi nelle scuole.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il 9 aprile di quest'anno, la Corte si \u00e8 pronunciata su un ricorso presentato da tre ragazze (o dai loro rappresentanti legali) che contestavano una circolare della Comunit\u00e0 fiamminga che vietava di indossare simboli religiosi nelle scuole da essa organizzate. <em>(<\/em><em>Ricorso n. 50681\/20 Mikyas e altri c. Belgio)<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Questo testo era stato contestato dai ricorrenti davanti ai tribunali belgi, che avevano portato il caso davanti al Tribunale di primo grado di Tongeren. Il 23 febbraio 2018, il Tribunale di Tongeren ha stabilito che il divieto in questione era incompatibile con l'articolo 9 della Convenzione. Ha ritenuto che la disposizione in questione fosse stata introdotta esclusivamente per motivi di politica generale relativi all'educazione della comunit\u00e0 e che non vi fosse alcuna ragione concreta o situazione problematica negli istituti interessati per giustificare l'attuazione di un tale divieto generale. La Corte ha dichiarato il divieto inapplicabile ai ricorrenti. L'autorit\u00e0 educativa della Comunit\u00e0 fiamminga, GO, ha presentato ricorso contro questa decisione e il 23 dicembre 2019 ha ottenuto una sentenza a suo favore. A seguito di questa decisione, i ricorrenti hanno presentato ricorso alla CEDU.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Quali lezioni possiamo trarre da questo caso?<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">1\u00b0 La Corte ritiene che la decisione fiamminga sia attentamente motivata e che il divieto sia volto a proteggere alcuni alunni dalle pressioni che altri potrebbero esercitare, come sottolineato in uno dei considerando della decisione del Consiglio dell'istruzione del GO:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Che il diritto alla libert\u00e0 di religione \u00e8 compromesso quando l'indossare determinati simboli religiosi viene presentato come un obbligo, creando cos\u00ec una discriminazione tra coloro che - seguaci o meno della religione in questione - indossano tali simboli e coloro che non lo fanno, essendo i membri di quest'ultimo gruppo ritenuti inferiori da quelli del primo gruppo, che impongono loro pressioni inaccettabili al fine di farli indossare comunque un simbolo religioso, mentre uno dei principi fondamentali del progetto educativo GO! consiste proprio nell'accettare l'uguale valore di tutti.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">2\u00b0 La Corte ribadisce la sua giurisprudenza in cui riconosce che i tribunali nazionali hanno un ampio potere discrezionale nel determinare il rapporto tra le credenze religiose e lo Stato. In passato, in diverse occasioni, ha confermato che la libert\u00e0 religiosa garantita dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non \u00e8 assoluta e pu\u00f2, in alcuni casi, essere soggetta a limitazioni,<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">3\u00b0 La Corte ha anche respinto le argomentazioni dei terzi intervenuti secondo cui la decisione impugnata impedirebbe alle giovani donne di proseguire normalmente gli studi. Questi terzi si sono basati su argomenti presentati in vari rapporti delle Nazioni Unite, compresi quelli del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\"Il Comitato teme che la decisione dell'Ufficio scolastico autonomo della Comunit\u00e0 fiamminga di vietare l'uso di simboli religiosi in tutte le scuole sotto la sua autorit\u00e0 e la decisione della Comunit\u00e0 francese di lasciare alle singole scuole la facolt\u00e0 di decidere in merito a tale questione possano aprire la strada ad atti di discriminazione nei confronti dei membri di alcune minoranze etniche\".<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">A questo proposito, la Corte osserva che :<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Per quanto riguarda le posizioni degli organi delle Nazioni Unite citate dai terzi intervenienti (si vedano i paragrafi 35 e 36), la Corte osserva che molte di esse hanno una portata molto ampia, in quanto vanno al di l\u00e0 del semplice divieto di indossare simboli di condanna nell'istruzione della Comunit\u00e0 fiamminga. In ogni caso, tali posizioni non potrebbero essere decisive ai fini della valutazione della Corte sulla compatibilit\u00e0 del divieto in questione con la Convenzione, di cui garantisce l'osservanza (cfr. Humpert e altri c. Germania [GC], nn. 59433\/18 e altri tre, \u00a7 127, 14 dicembre 2023), tanto pi\u00f9 che la Corte dispone gi\u00e0 di un'ampia giurisprudenza sulla questione in questione (cfr. paragrafi 62-66 supra). In ogni caso, non \u00e8 stato dimostrato che il divieto in questione sia stato ispirato da una qualsiasi forma di ostilit\u00e0 nei confronti delle persone di fede musulmana.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">4\u00b0 infine, la Corte ha constatato che nel caso in questione il GO e la Comunit\u00e0 fiamminga avevano agito in conformit\u00e0 con la giurisprudenza della Corte e che quindi non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 9. Soprattutto, la Corte sottolinea che :<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\"La Corte ha gi\u00e0 stabilito a questo proposito che un divieto di indossare simboli religiosi imposto agli alunni potrebbe rispondere esattamente alla necessit\u00e0 di evitare ogni forma di esclusione e di pressione nel rispetto del pluralismo e della libert\u00e0 altrui\". La Corte ha gi\u00e0 stabilito a questo proposito che un divieto di indossare simboli religiosi imposto agli alunni pu\u00f2 essere esattamente ci\u00f2 che \u00e8 necessario per evitare ogni forma di esclusione e di pressione nel rispetto del pluralismo e della libert\u00e0 altrui (si vedano, tra le altre autorit\u00e0, Dogru, sopra citata, \u00a7\u00a7 70-72, e Bayrak, sopra citata)\".<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In conclusione, si spera che questa decisione, come molte altre, rafforzi l'opinione di coloro che vogliono proteggere gli alunni dal proselitismo dei loro compagni. Il divieto di simboli religiosi evidenti (che, come in questo caso, comprendeva il velo, le croci e le kippah) non \u00e8 islamofobia. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Clinica per la legge sull'uguaglianza dell'ULB, il divieto non discrimina le minoranze etniche. Al contrario, protegge il diritto di alcuni membri di queste stesse minoranze di praticare il libero esame e di rifiutare di essere confinati dalla loro identit\u00e0. La libert\u00e0 non \u00e8 la libert\u00e0 dei gruppi, soprattutto degli attivisti, ma deve essere sempre la libert\u00e0 dell'individuo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Claude Wachtelaer,<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Ex presidente<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha confermato ancora una volta che non \u00e8 vietato vietare di indossare simboli religiosi vistosi nelle scuole. 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