{"id":878,"date":"2024-03-01T10:28:07","date_gmt":"2024-03-01T09:28:07","guid":{"rendered":"https:\/\/aepl.eu\/?p=878"},"modified":"2024-04-04T18:05:28","modified_gmt":"2024-04-04T16:05:28","slug":"macellazione-di-animali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aepl.eu\/it\/macellazione-di-animali\/","title":{"rendered":"Benessere degli animali"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Marted\u00ec 13 febbraio 2024, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso un'importante sentenza sul seguente tema<\/em><\/strong> la questione della macellazione rituale degli animali <strong><em>e i decreti emessi dalle Regioni vallone e fiamminga, che ora richiedono lo stordimento degli animali prima della macellazione.<a name=\"_ftnref1\"><\/a>[1].<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>La decisione della Corte stabilisce chiaramente che, adottando questi decreti, n\u00e9 le Fiandre n\u00e9 la Vallonia hanno violato l'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la libert\u00e0 di pensiero, coscienza e religione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti. Tra i ricorrenti ci sono diverse organizzazioni e membri delle comunit\u00e0 musulmane ed ebraiche che, dopo l'adozione di questi testi, ritengono che le decisioni prese impediscano loro di praticare la propria religione come desiderano.\u00a0 <\/em><\/strong><\/p>\n<p>In linea di principio, la sentenza della Corte pone fine a un lungo dibattito. Il dibattito \u00e8 iniziato dopo l'adozione dei due decreti e la decisione del Parlamento di Bruxelles di non legiferare in materia. In Belgio, si \u00e8 mobilitata anche la Corte costituzionale (CC), che ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) una pronuncia pregiudiziale.<\/p>\n<p>Sappiamo, o meglio dovremmo sapere, che la libert\u00e0 religiosa non \u00e8 una libert\u00e0 assoluta e che le autorit\u00e0 civili possono, in una certa misura, regolamentarla se l'interesse pubblico lo richiede. Queste restrizioni sono previste dal paragrafo 2 dell'articolo 9 nei seguenti termini: <em>\"La libert\u00e0 di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non pu\u00f2 essere soggetta a restrizioni diverse da quelle che, in conformit\u00e0 con la legge, sono necessarie per prevenire la discriminazione\".<\/em> <em>una societ\u00e0 democratica, la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libert\u00e0 altrui\". <\/em><\/p>\n<p>La questione centrale di questo caso, che non \u00e8 sfuggita all'attenzione dei legislatori belgi, \u00e8 stata, fin dall'inizio, se il divieto di macellazione senza stordimento costituisca o meno una restrizione alla libert\u00e0 religiosa e se, in caso di risposta affermativa a questa prima domanda, sia conforme ai requisiti del paragrafo 2. \u00c8 in questa misura che la sentenza va oltre il contesto belga e avr\u00e0 un impatto sulla giurisprudenza della Corte in futuro.<\/p>\n<p>Ci sono state interferenze?<\/p>\n<p>I ricorrenti hanno sostenuto che i decreti limitavano in modo grave e ingiustificato la loro libert\u00e0 religiosa. Essi ritengono che la Convenzione non garantisca la tutela del benessere degli animali e che protegga solo gli esseri umani. A loro avviso, ci\u00f2 costituisce un'interferenza ingiustificata.<a name=\"_ftnref2\"><\/a>[2].<\/p>\n<p>Le risposte della Corte sono particolarmente interessanti e riprendono tesi avanzate da tempo dai legislatori belgi.<\/p>\n<p><em>A questo proposito, la Corte ricorda che, come garantito dall'articolo 9 della Convenzione, il diritto alla libert\u00e0 di pensiero, coscienza e religione si applica solo alle convinzioni che raggiungono un sufficiente grado di forza, seriet\u00e0, coerenza e importanza. Tuttavia, quando tale<\/em> <em>Se la condizione \u00e8 soddisfatta, il dovere di neutralit\u00e0 e imparzialit\u00e0 dello Stato \u00e8 incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento da parte sua sulla legittimit\u00e0 delle convinzioni religiose o sul modo in cui vengono espresse.<\/em> <em>espressa (cfr. Eweida e altri c. Regno Unito, nn. 48420\/10 e altri 3, \u00a7 81, CEDU 2013 [estratti], e S.A.S. c. Francia [GC], n. 43835\/11, \u00a7 55, CEDU 2014 [estratti]). <strong>In effetti, la Corte non \u00e8 certo in grado di affrontare un dibattito sulla natura e l'importanza delle credenze individuali. Infatti, ci\u00f2 che una persona pu\u00f2 ritenere sacro pu\u00f2 apparire assurdo o eretico a un'altra, e nessun argomento legale o logico pu\u00f2 essere opposto all'affermazione di un credente che una particolare credenza o pratica \u00e8 una parte importante della sua osservanza religiosa. <\/strong>(Skugar e altri c. Russia [dec.], n. 40010\/04, 3 dicembre 2009).<\/em><\/p>\n<p>Contrariamente a una critica comunemente mossa alla Corte, \u00e8 chiaro che essa rispetta e sostiene il principio della separazione tra Chiesa e Stato rifiutandosi di pronunciarsi su questioni teologiche. In questo modo, la Corte ritorna a una dottrina di doppia incompetenza che era gi\u00e0 stata difesa nel XIX secolo, durante i dibattiti sulla prima Costituzione dello Stato belga.<\/p>\n<p><strong><em>\"\u00a0<\/em><\/strong><em>La legge civile e la legge religiosa sono distinte, l'una non domina l'altra, ognuna ha il proprio dominio, la propria sfera d'azione. Il signor Defacqz ha dichiarato francamente di volere che la legge civile eserciti la supremazia; sta affermando chiaramente il principio che serve come punto di partenza. Noi adottiamo un principio completamente opposto, neghiamo ogni supremazia alla legge civile, vogliamo che si dichiari incompetente in materia religiosa. Non c'\u00e8 pi\u00f9 relazione tra lo Stato e la religione di quella che c'\u00e8 tra lo Stato e la geometria.<a name=\"_ftnref3\"><\/a><strong>[3]<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p>Pi\u00f9 o meno lo stesso argomento \u00e8 stato utilizzato cinquant'anni dopo per dimostrare l'impossibilit\u00e0 di punire la blasfemia secondo la legge belga.<a name=\"_ftnref4\"><\/a>[4].<\/p>\n<p>Stando cos\u00ec le cose, la Corte \u00e8 stata costretta a constatare che i due decreti in questione hanno effettivamente interferito in questioni relative alla pratica religiosa e, logicamente, ha affrontato la seconda questione: tale interferenza da parte delle autorit\u00e0 civili in questioni religiose era legittima ai sensi dell'articolo 9?<\/p>\n<p>Interferenza legittima?<\/p>\n<p>Le argomentazioni principali dei ricorrenti riguardavano la possibilit\u00e0 o meno di giustificare l'interferenza con la moralit\u00e0 pubblica. Secondo i ricorrenti, non \u00e8 questo il caso. L'argomento del benessere degli animali non soddisfa i criteri di conformit\u00e0 a tale concetto per giustificare le decisioni impugnate. I ricorrenti ritengono che :<\/p>\n<p><em>Pertanto, collegare l'obiettivo perseguito alla moralit\u00e0 pubblica avrebbe la conseguenza di distorcere la lettera della Convenzione e il suo spirito, e costituirebbe un radicale cambiamento di paradigma, affermando la supremazia dell'opinione di una parte della popolazione interessata al benessere degli animali come base per ridurre a nulla un aspetto della Convenzione che \u00e8 di fondamentale importanza per il benessere degli animali. <\/em><em>libert\u00e0 di religione per un'altra parte della popolazione.<\/em><\/p>\n<p>In una lunga argomentazione, la Corte ha confutato la tesi dei ricorrenti. Nel farlo, si \u00e8 basata sul lavoro dei parlamenti regionali belgi, su una sentenza del 17 dicembre 2020 (<em>Centraal Isra\u00eblitisch Consistorievan Belgi\u00eb e altri<\/em>C-336\/19, EU:C:2020:1031) della CGUE, sulla propria giurisprudenza, ma anche sul consenso scientifico esistente in materia.<\/p>\n<p>La Corte inizia riconoscendo la qualit\u00e0 del lavoro legislativo e l'analisi del problema da parte della CGUE.<\/p>\n<p><em>\"A questo proposito, la Corte non pu\u00f2 che constatare che sia la CGUE che la<\/em> <em>Corte Costituzionale, nel corso dei rispettivi esami, hanno preso in considerazione<\/em> <em>tenere conto in modo dettagliato dei requisiti di cui all'articolo 9 del<\/em> <em>Convenzione, come interpretata dalla Corte\".<\/em><\/p>\n<p>Infine, la Corte ritiene che<\/p>\n<p><em>\"Nel caso di specie, la Corte osserva in particolare che i decreti in questione stabiliscono che, quando gli animali sono macellati secondo metodi speciali richiesti per i riti religiosi, il processo di stordimento applicato \u00e8 reversibile e non comporta la morte dell'animale. Sulla base di studi scientifici e di ampie consultazioni con le parti interessate, i lavori parlamentari sono giunti alla conclusione che nessuna misura meno radicale avrebbe potuto raggiungere in modo sufficiente l'obiettivo di ridurre i danni al benessere degli animali al momento della macellazione (paragrafi 25 e 28). Non avendo riscontrato nel fascicolo presentato alcun elemento serio che la induca a mettere in discussione tale conclusione, la Corte osserva che, cos\u00ec facendo, i legislatori fiammingo e vallone hanno cercato un'alternativa proporzionata all'obbligo di stordimento preventivo, tenendo conto del diritto rivendicato dalle persone di fede musulmana ed ebraica di manifestare la propria religione di fronte alla crescente importanza attribuita alla macellazione degli animali.<\/em>prevenzione di <em>sofferenza degli animali nelle regioni fiamminghe e vallone. Si sono preoccupati di adottare una misura che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito\".<\/em><\/p>\n<p>Da un punto di vista legale, possiamo probabilmente considerare che <strong><em>Questa sentenza incoragger\u00e0 i Paesi europei che non hanno ancora regolamentato la macellazione rituale a farlo,<\/em><\/strong> anche solo per limitare le esportazioni di carne macellata con i vecchi metodi verso i Paesi che la regolamentano.<\/p>\n<p><strong><em>Tuttavia, c'\u00e8 da temere che le autorit\u00e0 religiose richiedenti siano ostinate e che le informazioni che circolano nelle comunit\u00e0 giochino sul delicato tema dell'antisemitismo o dell'islamofobia per mobilitare la loro comunit\u00e0 contro questa decisione.<\/em><\/strong> Questo argomento ha gi\u00e0 paralizzato i legislatori di Bruxelles, e c'\u00e8 da scommettere che verr\u00e0 utilizzato di nuovo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Claude WACHTELAER,\u00a0Past Pr\u00e9sident,\u00a0Leader du Groupe \u00ab\u00a0Europe des Droits\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a>[1] Caso Executief van de Moslims van Belgi\u00eb e altri c. Belgio, <em>Domande n. 16760\/22 e altre 10.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a>[2] Negli Stati Uniti, dove il Primo Emendamento della Costituzione garantisce la libert\u00e0 di religione e di credo (noto come il <em>\"<\/em><em>clausola di libero esercizio<\/em><em>\"), <\/em>I giuristi - in particolare la Corte Suprema Federale e le Corti Supreme di ogni Stato - sono regolarmente chiamati a pronunciarsi su queste questioni di interferenza. La giurisprudenza si basa sulla valutazione della <em>\"<\/em><em>onere sostanziale<\/em><em>\"(onere sostanziale) <\/em>che una legge o un regolamento pone sulla libert\u00e0 religiosa e la misura in cui questo onere ha un impatto negativo sul libero esercizio. A questo proposito, si veda FALLERS-SULLIVAN, W., <em>L'impossibilit\u00e0 della libert\u00e0 religiosa, <\/em>Princeton University Press, 2018.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a>[3] <em>JB Nothomb, Congresso nazionale, seduta del 22\/12\/1830<\/em>. Le parole di Nothomb non devono essere fraintese. Il suo obiettivo \u00e8 la tentazione del cesaropapismo. Dopo tutto, il ricordo di Giuseppe II, l'imperatore sacrista, non \u00e8 del tutto svanito, e anche il re Guglielmo amava immischiarsi nella gestione dei culti. Ovviamente, questo non significa che la legge civile non abbia la supremazia... in materia civile! JB Nothomb non \u00e8 un apologeta del clericalismo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a><strong>[4]<\/strong> <strong><em>\"\u00a0<\/em><\/strong><em>I canonisti definiscono la bestemmia come un enorme crimine commesso contro la divinit\u00e0 con parole o sentimenti che offendono la sua maest\u00e0 o i dogmi insegnati dalla religione. Questa considerazione basta da sola a dimostrare che la bestemmia non dovrebbe trovare posto nel diritto civile. Lo scopo della societ\u00e0 non \u00e8 quello di vendicare gli insulti a Dio, e lo Stato non ha il diritto di punirli, dal momento che non ha nemmeno il potere di sapere cosa costituisca o meno una bestemmia.<strong>.<\/strong>\u00a0In effetti, una legge che affida ai giudici il compito di punire la bestemmia dovrebbe anche dire cosa intende con questo termine. Infatti, in questa materia, non possiamo affidarci alla coscienza individuale, poich\u00e9 essa varia a seconda che il giudice valuti il reato dal punto di vista di una religione positiva o di un'altra, o dal punto di vista del deismo. Ci\u00f2 che un giudice chiamerebbe eresia, un altro lo chiamerebbe dogma. Non possiamo quindi lasciare che sia la magistratura a decidere. Ma nel nostro diritto pubblico, anche il potere legislativo \u00e8 incompetente, poich\u00e9 non potrebbe definire la blasfemia senza proclamare una religione di Stato, senza rompere l'uguaglianza tra tutti i cittadini e senza rovesciare la separazione tra Chiesa e Stato, principi sanciti dalla nostra Costituzione. - Giron, Droit public, n 0362.3,\u00a0<\/em>In Pandectes belges, Encyclop\u00e9die de l\u00e9gislation, de doctrine et de jurisprudence belges, a cura di\u00a0<em>Edmond\u00a0<\/em>Picard e N. d'Hoffschmidt (eds.), Bruxelles, Larcier, T. .XIII, 1884, coI. 710-712<em>\u00a0\"<\/em>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Marted\u00ec 13 febbraio 2024, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso un'importante sentenza sulla questione della macellazione rituale degli animali e sui decreti emanati dalle Regioni vallone e fiamminga, che ora...<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":879,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-878","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-info-lettres"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=878"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/878\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/879"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aepl.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}